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sabato 15 maggio 2010

Campo di applicazione:

Il quadro istituito dal regolamento disciplina:

  • i prodotti agricoli (compresi i prodotti dell’acquacoltura) non trasformati o destinati all’alimentazione umana:
  • i mangimi;
  • il materiale di propagazione vegetativa e le sementi per la coltivazione;
  • i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

norme di produzione:

le norme generali di produzione biologica vietano l’ uso di qualsiasi tipo di organismo geneticamente modificato (OGM). Le norme in materia di etichettatura degli alimenti consentono agli operatori di vigilare sul rispetto di tale divieto. E’ altresì vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento degli alimenti. Gli operatori che intendono far coesistere i due tipi di produzione agricola (biologica e non biologica) devono mantenere separati gli animali e i terreni.

La produzione vegetale biologica deve rispettare una serie di norme riguardanti:

  • i trattamenti del suolo, che devono rispettare la vita e la fertilità naturale;
  • la prevenzione dei danni, che deve essere basata su metodi naturali, con la possibilità di ricorrere a un numero limitato di prodotti fitosanitari autorizzata dalla commisione.

Etichettatura.

abbreviazioni quali “eco” e “bio” possono essere utilizzate nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali per caratterizzare un prodotto biologico, i suoi ingredienti o le sue materie prime. L’etichettatura di un prodotto deve essere facilmente visibile sull’imballaggio e contenere un riferimento all’organismo di controllo che certifica il prodotto, il logo Ue e l’indicazione del luogo di provenienza delle materie prime che compongono il prodotto.

Controlli.

Il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è garantito da un regime di controllo basato su regolamento (CE) n°882/2004 e sulle misure precauzionali e di controllo stabile della Commissione.

Il regime di controllo consente di garantire la tracciabilità degli alimenti in conformità di quanto disposto dal regolamento  (CE) n° 178/2002.

La natura e la frequenza dei controllo sono determinati in base a una valutazione del rischio di infrazioni. I controlli sono gestiti dalle autorità designate dagli stati membri.

Scambi con paesi terzi.

Anche i prodotti provenienti da paese terzi possono essere immessi sul mercato comunitario come prodotti biologici purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Commercializzazione e sorveglianza statica.

la commercializzazione di un prodotto biologico non può in alcun modo essere limitata o impedita da autorità di uno Stato membro diverso, dall’autorità che ha controllato il prodotto.

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